Formazione
La giunta comunale, la cui composizione è determinata dall’articolo 47 del Testo Unico, è formata dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco e comunque non superiore a sedici unità.
L’operazione prevista dalla legge, comporta la costituzione, nei comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000, di una giunta composta con il sindaco da otto membri. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 47, possono fissare il numero degli assessori, ovvero il numero massimo degli stessi. Nel caso in cui lo statuto stabilisca il numero degli assessori, il sindaco deve effettuare le nomine di sua competenza assicurando la composizione “rigida” della giunta fissata dallo statuto. Quando lo statuto stabilisce il numero massimo degli assessori, il sindaco può limitare la composizione della giunta nominando un numero di assessori minore di quello massimo fissato dallo statuto.
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nei comuni suddetti la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti. La nomina dei componenti della giunta è quindi effettuata dal sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al consiglio comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.
I componenti della giunta durano in carica per un periodo di cinque anni: infatti anche se l’art. 51 del T.U., così come l’art. 2 della legge n.81/1993 dallo stesso sostituito, stabilisce la durata quinquennale del mandato del sindaco e del consiglio comunale, senza riferimento alla giunta, tuttavia si ritiene che la durata in carica della giunta sia la stessa stabilita per gli altri organi del governo. La decadenza della giunta è inscindibilmente legata a quella del sindaco.
Il regolamento della giunta comunale deve comprendere le modalità e procedure per garantire, senza appesantimenti formali, l’efficiente funzionamento dell’organo esecutivo di governo. In quella sede devono essere individuati e risolti i problemi relativi alle modalità ed ai termini di convocazione, all’ordine del giorno, all’esigenza di trattare proposte istruite e corredate dai pareri dei responsabili dei servizi. Le modalità di votazione, le presenze necessarie per la legalità della seduta, i contenuti dei verbali, devono trovare nel regolamento la loro completa definizione. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Gli statuti comunali infine devono prevedere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.125 e per promuovere la presenza di componenti di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, così come stabilito dall’art.6c.3 del T.U.
Il Vicesindaco
Compete al sindaco la convocazione e la presidenza della giunta comunale.In caso di assenza o di impedimento del sindaco le funzioni relative alla convocazione ed alla presidenza della giunta sono di competenza del vicesindaco, il quale viene nominato dal sindaco fra i componenti della giunta stessa. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso (di cui all’art. 53 del Testo Unico degli Enti Locali) o nel caso di sospensione dalle funzioni ai sensi dell’art.59. Se il sindaco è cessato dalla carica, il vicesindaco assume la reggenza della carica e delle funzioni fino all’elezione del nuovo sindaco.
La supplenza del vicesindaco è generale e si estende a tutti gli atti sindacali senza bisogno di
delega specifica; in assenza di sindaco e vicesindaco fa le veci del sindaco l’assessore anziano, senza che a tal fine sia necessaria una specifica investitura. Verificandosi le condizioni di rimozione, decadenza, decesso o impedimento del sindaco, la giunta decade e viene provveduto allo scioglimento del consiglio. I due organi collegiali – giunta e consiglio – rimangono in carica fino all’elezione del nuovo sindaco; fino a questo momento il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco secondo le modalità precedentemente illustrate. Diverso effetto sortiscono invece le dimissioni del sindaco, le quali diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione delle stesse al consiglio. In tal caso, quest’ultimo viene sciolto con contestuale nomina di un commissario. Cessa pertanto ogni attività, anche di ordinaria amministrazione, del consiglio, della giunta e del vicesindaco.
L’uso della fascia tricolore è consentito nel caso in cui il vicesindaco partecipi a cerimonie ufficiali in sostituzione del sindaco.
Competenze ed attività
Le competenze della giunta sono in generale stabilite dall’art. 48 del T.U. (Testo Unico Enti
Locali), secondo il quale la giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti, ai sensi dell’art.107c.1 e 2 del T.U., nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Queste ultime assumono particolare rilevanza in quanto concorrono, con un apporto preparatorio indispensabile, alla formazione ed adozione da parte dell’assemblea consiliare degli atti fondamentali, relativi all’ordinamento, alla programmazione, ai bilanci, alla pianificazione urbanistica.
La giunta inoltre collabora alla formazione delle linee programmatiche di mandato che il sindaco presenta al consiglio. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio la giunta definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obbiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (i dirigenti). La giunta propone al consiglio il rendiconto della gestione, allegando allo stesso una propria relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa ha inoltre potere deliberativo in materia di variazioni di bilancio, nomina e revoca del direttore generale, revoca del segretario comunale, utilizzo di entrate a specifica destinazione, proposte di riequilibrio del bilancio, rendiconto di gestione, procedure di esecuzione, anticipazione di tesoreria, aliquote di tributi e tariffe dei servizi, elenco annuale dei lavori pubblici, progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici, programma triennale dei lavori pubblici, piani di lottizzazione, statuto e regolamenti dei tributi comunali, collaborazione istituzionale per la sicurezza e beni culturali.
Tuttavia sono previsti anche dei limiti ben precisi all’attività degli assessori, come risulta dall’art.19 (divenuto art.78 del T.U.), il quale stabilisce che gli amministratori degli Enti locali, compresi gli assessori comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado. Lo stesso articolo stabilisce che i componenti della giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Agli assessori è vietato svolgere incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
Pubblicato da Giacomo Parasiliti
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